Premesse al PPP

La crescente necessità di rinnovare il patrimonio immobiliare e infrastrutturale pubblico ha comportato, in Italia come in altri paesi europei ed extraeuropei, un aumento del fabbisogno di risorse finanziarie da destinare agli investimenti.

I vincoli posti dal rispetto dei criteri di convergenza e armonizzazione delle politiche economiche e monetarie e di stabilità della finanza pubblica hanno portato i Paesi aderenti all’Unione Economica e Monetaria alla ricerca di un maggiore coinvolgimento dei soggetti privati nel finanziamento e nella gestione delle opere pubbliche, attraverso il ricorso e l’attivazione di strumenti di finanza innovativa.

L’attivazione di contratti di partenariato pubblico privato (PPP), definiti all’articolo 3, lettera eee), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell’ambito della quale i rischi legati all’operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che - ai sensi dell’articolo 180, comma 3, del codice dei contratti pubblici – è necessario che sia trasferito in capo all’operatore economico, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera.

Proposta Spontanea art 183 comma 15 e 16 dlgs 50/2016

Il dettato dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, prescrive che gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. 

La proposta deve contenere:

  • un progetto di fattibilità;
  • una bozza di convenzione;
  • il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo comprendente anche l’importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta;
  • la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
  • le autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell’art.183 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 95 del D.lgs 207/2010.
  • la cauzione di cui all’art. 93 del Dlgs 50/2016 e infine
  • l’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, fino al 2,5 per cento del valore dell’investimento (art. 183, comma 9, terzo periodo).

 L’amministrazione aggiudicatrice deve valutare, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta, e, a tal fine, invitare il proponente ad apportare al progetto depositato, le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente apporta le modifiche richieste, il progetto, come modificato, viene inserito nella programmazione triennale ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione. Eventuali ulteriori modifiche richieste anche in questa sede, obbliga il proponente ad adeguarsi, pena la non approvazione del progetto.

Il progetto approvato viene posto a base di gara per l’affidamento di una locazione finanziaria in costruendo, gara alla quale è invitato anche il proponente stesso, che assume la denominazione di promotore.

Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto, specificando che il promotore può esercitare il diritto di prelazione.

Allorché il promotore non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario, purché dichiari di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario.

Ove il promotore non risulti aggiudicatario e non eserciti la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nell’art. 183, comma 9 citato. Se il promotore esercita la prelazione, è l’originario aggiudicatario ad avere diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta entro i limiti sopra delineati.

Il comma 16 specifica che, “la proposta di cui al comma 15, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, tutti i contratti di partenariato pubblico privato,,.

  • 26/04/2024
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